Il 20 dicembre 2021 il Senato ha approvato all’unanimità, dopo un iter parlamentare accelerato, il nuovo disegno di legge n. 2475 che reca “Delega al Governo in materia di disabilità”.
Si tratta di una norma con la quale il Parlamento delega il Governo a legiferare su alcuni precisi aspetti e indica gli ambiti, i principi e criteri direttivi a cui l’Esecutivo si deve attenere, nonché i tempi e le modalità per raccogliere i pareri sugli schemi di decreti delegati (solitamente decreti legislativi).
I decreti legislativi interverranno progressivamente, nei limiti delle risorse disponibili – comprese quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – in numerosi ambiti, tra cui la definizione di disabilità, la sua valutazione multidimensionale, la realizzazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità e l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
Per quanto riguarda la definizione della condizione di disabilità, il disegno di legge prevede, tra gli altri:
– l’adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l’articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull’approccio bio-psico-sociale, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e assicurando l’adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
– la separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;
In merito alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, sono da evidenziare:
– il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l’integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
– l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato che individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli in grado di garantire l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità̀ di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliazione delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;
– la realizzazione degli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività̀ e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;
– l’individuazione di figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l’attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;
– l’individuazione di sostegni e servizi per l’abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l’istituzionalizzazione;
Con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, il disegno di legge prevede, tra gli altri:
– che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
– la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro;
– l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità̀ delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente.
Grande soddisfazione è stata espressa dal mondo della disabilità e dell’associazionismo (FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità – e FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Come evidenziato anche dalla Ministra per la Disabilità, Erika Stefani, «la riforma pone al centro la persona con le sue esigenze, le sue relazioni, i suoi desiderata, realizzando così l’obiettivo del progetto di vita personalizzato e partecipato, fondamentale richiesta del mondo associativo ed essenza della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».