Notizie locali

Covid-19: stanziamenti per le famiglie in difficoltà

Nel totale dei fondi stanziati in accordo con Anci, il governo trasferisce ai Comuni della provincia di Treviso oltre 5 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. In particolare, al Comune di Conegliano spettano € 186.779,40.

Questi fondi straordinari sono una prima importante risposta all’emergenza sociale che riguarda migliaia di persone in condizioni di fragilità e bisogno e si aggiungono nella nostra provincia ai 69,5 milioni di avanzi di amministrazione già sbloccati dal Decreto CuraItalia da impiegare per spese correnti connesse all’emergenza Covid-19.

Come saranno distribuiti questi fondi? Attraverso i servizi sociali dei Comuni, gli aiuti saranno immediatamente destinati alle famiglie in forma di buono spesa, buono sconto o generi di prima necessità.

NESSUNO SARÀ LASCIATO SOLO!

Notizie nazionali

Misure urgenti di contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3; 

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale», pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario estendere all’intero  territorio  nazionale  le misure già previste dall’art.  1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a garantire uniformità nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sedi internazionale ed europea; 

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché  i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e  lo  sport  e  per  gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

         Decreta: 

       Art. 1 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. 

  2. Sull’intero  territorio  nazionale  e’  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

  3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: 

    «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i  dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti  all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;». 

Art. 2 

 Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo  2020  ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto. 

Roma, 9 marzo 2020 

Il Presidente del Consiglio dei ministri