Il Partito Democratico del Veneto ha lanciato la campagna per la sanità pubblica in Veneto:
PRIMA È SALUTE.
Al centro della mobilitazione regionale i tempi delle liste d’attesa, la carenza di medici di medicina generale, il potenziamento dei servizi per la salute mentale e l’aumento dei professionisti della sanità a partire da quelli che operano nei Pronto Soccorso.
Se le cure non vengono assicurate nei tempi prescritti si rischia di compromettere il diritto alla salute. Se non si trova il proprio medico di medicina generale si incentiva l’accesso improprio al pronto soccorso ove peraltro manca il personale. Le cure appropriate ma non tempestive provocano danni che possono diventare irreversibili anche in un ambito particolarmente sensibile come la salute mentale.
Quando si apprende che in Veneto nel 2022 13 milioni di prestazioni sanitarie non sono state erogate (circa il 40% delle prescrizioni), dopo le istanze presentate dai nostri consiglieri regionali nelle sedi istituzionali, è necessaria una grande mobilitazione perché serve un’alleanza con tutti i cittadini per imprimere un cambiamento nella organizzazione della sanità da parte della giunta regionale.
Troppi veneti hanno rinunciato a curarsi accanto ad altri che hanno messo mano al portafoglio e si sono rivolti a proprie spese ad erogatori della sanità privata; in entrambi i casi il SSR non ha svolto la funzione per cui è sorto e il diritto alla salute non è stato garantito.
Zaia si assuma le sue responsabilità e non faccia come al solito lo scaricabarile! Certo, la pandemia ha peggiorato la situazione che presentava già delle criticità e noi non abbiamo mancato di denunciarle, ma è intollerabile che alle nostre critiche si risponda continuando con la narrazione dell’eccellenza veneta: eccellenti sono medici e infermieri che svolgono il loro lavoro in condizioni sempre più disagiate, mentre ben diverso è il giudizio sulla organizzazione che compete alla Regione.
Per questo anche a Conegliano ci siamo mossi e, di recente, abbiamo organizzato un incontro sulla sanità locale con i rappresentanti dei sindacati, mettendo in luce le criticità specifiche del nostro territorio.
La petizione potrà essere sottoscritta direttamente online attraverso il sito web del PD Veneto alla pagina http://www.pdveneto.com/prima-è-salute e presto verranno organizzati degli appuntamenti in città per firmarli
Sabato 4 dicembre si svolgerà il Congresso per il rinnovo degli organi locali del nostro Partito. Sono invitati a partecipare all’assemblea e a votare tutti coloro che si sono iscritti o hanno rinnovato l’iscrizione entro il 16 novembre 2021. Per coloro che non hanno ancora rinnovato la tessera, sarà possibile farlo prima del congresso.
Per quanto riguarda il nostro Circolo, le operazioni di voto si svolgeranno presso la sala dell’ex Informagiovani in Piazzale San Martino a Conegliano a partire dalle ore 16.30. Il Congresso si aprirà alle 15.30 con la presentazione delle candidature e delle linee programmatiche.
Qui di seguito gli elenchi con i componenti delle nostre liste a sostegno del Segretario Provinciale e del Segretario Regionale.
Per Giovanni Zorzi – candidatura unitaria alla Segreteria Provinciale:
Collegio n. 2 – CONEGLIANO
Dall’Acqua Roberto
Santambrogio Donatella
Matera Michele
Granzotto Daniela
De Martin Francesco
Andreetta Lorena
Polese Diego
Per Andrea Martella – candidato alla carica di Segretario Regionale:
Collegio n. 7 – CONEGLIANO
De Nardi Barbara
Mascarin Federico
Tonel Giulia
Tocchet Silvano
Gianelloni Isabella
Merouah Aiman
Sessolo Maurina
Campigotto Alessandro
Al momento non abbiamo aggiornamenti circa la candidatura di Laura Puppato alla Segreteria Regionale, esclusa dalla commissione di garanzia e attualmente ricorrente.
Servizio insostituibile per il nostro territorio, l’associazione presente dal 1968 a Conegliano vede ora minacciato il suo futuro.
Dopo più di 50 anni di presenza sul nostro territorio, la vicenda dei lavoratori della Nostra Famiglia rischia di mettere in forse non solo il futuro di centinaia di operatori, ma la qualità della vita e dell’assistenza alle famiglie dei minori con patologie e disabilità gravi.
Al di là del racconto sulle meraviglie del comparto sanitario e sociale della Regione Veneto, la realtà dice qualcosa di molto diverso.
Nel mese di luglio la Conferenza Stato-Regioni ha ribadito l’impegno delle Regioni e delle Province autonome a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale dei lavoratori della Sanità privata; lo scorso 25 agosto, a campagna elettorale avviata, la Giunta Regionale ha deliberato di istituire il finanziamento a funzione a favore delle Strutture Private Accreditate Ospedaliere per il riconoscimento del 50% degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente escludendo da questo provvedimento le strutture riabilitative.
La Nostra Famiglia di Conegliano che, ricordiamo, opera qui dal 1968, è Presidio di Riabilitazione Intensiva Extra-ospedaliera a ciclo continuo, diurno, ambulatoriale e domiciliare e l’IRCCS “E. Medea” – Unità Operativa Gravi Disabilità in Età Evolutiva (UGDE) è stato riconosciuto come uno dei Poli Regionali dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”.
Il Partito Democratico sta presentando una mozione da sottoporre al Consiglio Comunale di Conegliano per chiedere che si attivi presso la Regione per far sì che quest’ultima si impegni in prima persona non solo per i lavoratori delle strutture sanitarie private (cosa sacrosanta), ma anche a favore di una realtà strettamente legata al nostro territorio, con centinaia di lavoratori e migliaia di utenti, che fornisce un servizio insostituibile a livelli diversi, dalla collaborazione con le strutture scolastiche alla riabilitazione, alla presenza di corsi scolastici che vanno dalla scuola per l’infanzia all’Università.
Pubblichiamo le schede tecniche della Regione Veneto contenenti le linee d’indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
Pubblichiamo, in forma integrale, l’ultima Ordinanza della Presidenza della Regione riguardante ulteriori disposizioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica di virus COVID-19.
Note per la trasparenza:
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 3 maggio 2020
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.; Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rievato, sulla base dei dati forniti in data 3 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1053 soggetti ricoverati, con riduzione di 134 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 103 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7299 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6830 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Ritenuto di integrare, per quanto appena esposto, le misure finalizzate al contenimento del contagio fin qui adottate prevedendo ulteriori possibilità di controllata e regolata attività di spostamento, funzionale al perseguimento di esigenze di salute individuale cooperanti con quelle specifiche di contenimento del contagio, nel rispetto di pertinenti protocolli di tutela sanitaria, nonché di svolgimento di attività produttive pure nella rigorosa ottemperanza di documenti tecnico-scientifici finalizzati a garantire la tutela della salute delle persone interessate;
Considerato che il DPCM 26.4.2020 elimina l’ambito comunale come delimitazione dello spostamento giustificato necessariamente da ragioni rafforzate di assoluta urgenza, previste per lo spostamento tra Regioni, potendo, all’interno dell’ambito regionale, essere effettuato lo spostamento delle persone per ragioni di necessità, salute e lavoro, da individuarsi in coerenza con le previsioni statali e regionali sulle aperture di attività;
Evidenziato che negli ambienti di lavoro la tutela della salute degli operatori è garantita dal rafforzamento delle misure operato con il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e che ogni ulteriore modifica nonché ogni analoga disciplina per settori speciali deve intendersi richiamata e resa operante e vincolante con la presente ordinanza;
Ritenuto di confermare l’obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020; Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);
2. Distanziamento Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
3. Misure di prevenzione generale nell’intero territorio regionale Spostamenti
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
5. Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;
7. Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
8. Chiusure festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
9. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
10. Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
11. Vendita di cibo a domicilio
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
12. Vendita di cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;
13. Uso di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;
14. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;
15. Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;
16. Mercati e commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a. nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione; b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita; d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;
17. Vendita in forma ambulante
La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;
18. Navigazione È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;
19. Cimiteri e riti funebri
È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
20. Biblioteche È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
21. Aree verdi e naturali
Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;
22. Orti, terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
23. Ambito territoriale di applicazione Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorioregionale.
24. Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;
25. Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;
26. Norme finali
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
27. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
28. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
29. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
30. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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